Alcol e Giovane

La legge n.189 dell’8 novembre 2012, comunemente conosciuta come “Decreto Balduzzi”, all’articolo 7 comma 3-bis dispone che:
“Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta”.
 
Positive la norme contenute nella precedente legge 30 marzo 2001 n.125 in materia di pubblicità: le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie insieme ai rappresentanti della produzione adottano un codice con cui si autoregolamentano sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
 
È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche durante la fascia oraria di trasmissione di programmi adatti ai minori, nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni, sulla stampa, nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati in prevalenza alla visione di giovani.